sabato 24 aprile 2010

Ospitare un “clandestino” è un reato?















Il reato di cessione di immobili allo straniero privo di documento di soggiorno


Negli ultimi mesi il Governo italiano ha messo mano a più riprese ad alcuni codici e leggi per inasprire dei reati e per sanzionare con sempre maggior rigore alcuni comportamenti.

In particolare, con due leggi emanate a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, ha preso forma un “pacchetto sicurezza” che, tra i vari aspetti ai quali si indirizza, ha sicuramente al centro quello dell'immigrazione.

Introduzione del reato di ingresso irregolare, prolungamento fino a 180 giorni nei campi destinati alla detenzione dei migranti in attesa di (pseudo) espulsione, riduzione dei vincoli per la non espellibilità e barriere all'accesso agli atti di stato civile, questi i principali punti.

Viene inoltre modificato l'art. 12 del TU, con l'inserimento del comma 5 bis, che stabilisce:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna [...] comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. [...]”
La legge intende punire il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che si realizza mediante la cessione di un immobile allo straniero. Ad una prima redazione però ne è stata sostituita una che introduce una specifica importante. Il fatto costituisce reato, che può essere punito anche con la confisca dell'immobile, se il comportamento è attuato “al fine di trarre ingiusto profitto”.

Dal reato sono escluse quindi, in modo pacifico, tutte le forme di cessione a titolo gratuito, comodato o donazione, perché manca l'elemento di onerosità.
Anche qualora la cessione sia a titolo oneroso, dovrà riguardare però un profitto ingiusto, un affitto o un valore di vendita di molto superiore ai prezzi sul mercato immobiliare, che dovrà essere il giudice a stabilire, oppure comunque un contratto con clausole nettamente a sfavore di una delle due parti contraenti. Questa l'interpretazione della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza 19171/2009, che mette fine ad altre interpretazioni possibili.

La recente modifica chiarisce inoltre un dubbio che aveva causato non pochi problemi anche ai migranti regolari per il reperimento di un alloggio. L'attuale formula del testo chiarisce che è sanzionabile il comportamento solo nel caso in cui il permesso non sia presente al momento della stipula di un contratto, non nel caso in cui per qualche ragione il permesso sia revocato o non rinnovato nel corso di un contratto, magari 4 + 4.

Questo ed altri aspetti hanno particolarmente preoccupato chi nei territori da anni pratica forme di disobbedienza civile necessaria e coraggiosa: dare alloggio e rifugio a persone senza casa, organizzare corsi di lingua italiana per chi è privo di permesso di soggiorno, sostenere le lotte di chi pretende “solo” di essere pagato dopo un mese di lavoro, anche se privo di documenti.

La giurisprudenza e le azioni di resistenza attuate mentre le leggi erano in discussione ne hanno attenuato alcuni dei caratteri più aspri, ora sta a noi modificarne l'impianto in modo che la dignità delle persone sia al centro, indipendentemente dal fatto che si siano attraversate delle frontiere.

Elisabetta Ferri, ass. Ya basta! Parma

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